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Introduzione
Livello: Serie
Denominazione: Introitus securitatum
Numero delle unità: 37
Anni estremi: 1485-1741
Composizione: n. 2 sottoserie
Denominazione delle sottoserie: Normativa; Contabilità
Ordinamento: le unità sono ordinate per sottoserie e, all'interno di ciascuna, per anno di competenza

L'istituzione della gabella risale al 5 marzo 1409, quando il Comune fuse tre mutui precedenti in una compera unica al 7% che fu data in amministrazione all’Ufficio di moneta ed alla quale venne assegnata, con altre, la nuova gabella sulle assicurazioni. Nel 1416 la compera e un quarto mutuo furono ceduti alle compere di San Giorgio insieme con le relative gabelle. [1]
In base al regolamento emanato al momento della sua istituzione, [2] la gabella era dovuta dall’assicuratore e dall’assicurato in parti eguali, ciascuno nella misura di ss. 3 ogni cento fiorini assicurati da ss. 25 ciascuno (= 0,12%), se il premio di assicurazione era del 3% o meno, e di ss. 4 (=0,16%) se era superiore. L’imposta era riscossa per mezzo dei sensali che dovevano intervenire nelle operazioni e ai quali la legge imponeva di denunciare al gabellotto ogni assicurazione entro otto giorni dalla stipulazione, presentargli il conto fedele di quanto avevano fatto, versargli in contanti le somme incassate e mostrargli a richiesta i propri libri contabili e le altre scritture. Per accertare la materia imponibile l’appaltatore aveva il diritto di interrogare sotto il vincolo del giuramento sensali, mercanti e contraenti, poteva esigere dai notai e dagli amanuensi che stendevano i contratti di assicurazione una copia degli atti e aveva la facoltà di far arrestare i debitori.
Il regolamento del 1409 non sembra aver subito successivamente riforme apprezzabili se si eccettua un aumento dell’aliquota nel 1490. Il livello raggiunto ci è noto per il 1513 quando, in occasione della vendita della gabella per L. 1.800 annue in lire di paghe, si riconobbe all’appaltatore il diritto di esigere, per ogni cento ducati assicurati da L. 3 ciascuno, ss. 11.05 (=0,19%) oppure ss. 13 (=0,216%). [3]
La gabella assegnata a San Giorgio non va confusa con quella istituita nel 1433 a garanzia di un prestito di L. 70.000 chiesto dalla repubblica a capitalisti privati per finanziare la costruzione di 12 galere e che diede origine alla c.d. compera medii pro centenario securitatis. [4] Rispetto a quelle in vigore per l'imposta dovuta a San Giorgio, le disposizioni del 1433 non erano molto diverse per quanto riguarda il meccanismo di percezione, la funzione dei sensali e i poteri del gabellotto; la terminologia più accurata rivela tuttavia alcuni particolari non emersi esplicitamente nel regolamento del 1409, ad esempio che le assicurazioni erano fatte normalmente sotto forma di rogiti o di polizze e che le indagini dell’esattore in materia di assicurazioni potevano riguardare non solo i mercanti, ma anche gli artigiani (tam mercatores quam artistas). Le differenze di rilievo riguardavano l’aliquota, fissata allo 0,5% della somma assicurata qualunque fosse il suo importo, e il compenso dei sensali, ai quali il collettore doveva versare il 2% dell’esatto. Le disposizioni precedenti furono seguite da un'addizione del 1435 con la quale, constatato che per evadere l’imposta molte assicurazioni erano fatte per atto notarile ma senza l'intervento del sensale, si stabilirono pene severe (multe e nullità dell'assicurazione) se i contraenti non le avessero denunciate entro 8 giorni, specificando assicuratori, assicurato, importi, nome del bastimenti e luoghi, se per mare o per terra; si consentì tuttavia ai privati di rinunciare al sensale, ma a condizione di comunicare regolarmente i contratti stipulati e demandare ogni controversia con i sensali ai Protettori della compera.
Nel 1573 l’introitus unius pro centenario securitatum e la gabella medii pro centenario securitatum, com’erano ufficialmente chiamate, furono fuse in un corpo solo, il cui provento fu assegnato per due terzi alle compere di San Giorgio e per un terzo alla repubblica, che dal canto suo aveva provveduto a riscattare la comperetta. [5] In quell’occasione venne redatto un nuovo, minuzioso regolamento; l’aliquota dovuta per ogni cento lire assicurate fu stabilita nello 0,75% se il premio di assicurazione superava il 4% e, se del 4% o meno, nello 0,5% della somma assicurata o in un quarto del premio, a scelta dell’assicurato; la seconda alternativa implicava il pagamento immediato in contanti e la sua immediata registrazione. Le assicurazioni dovevano essere stipulate unicamente con polizza e si stabilirono le norme da seguirsi per la loro redazione anche nel caso di assicuratori plurimi, si precisarono meglio gli obblighi dei sensali in materia di scritture contabili, si riconobbe agli assicurati il diritto di ipoteca sui beni degli assicuratori e si precisò l’organico con cui doveva amministrarsi la gabella. [6].


Giuseppe Felloni




[1] D. Gioffré, Il debito pubblico genovese. Inventario delle compere antreriori a San Giorgio o non consolidate nel banco (sec. XIV-XIX), in “Atti della Società Ligure di Storia Patria”, n.s. VI (LXXX), 1966, p. 248.
[2] Archivio di Stato di Genova (A.S.G.), pand. n. 3, n. 26 (ora 3,00026), Libro dei regolamenti di varie gabelle, cc. 377-398.
[3] Ibidem, cc. 387-388.
[4] Archivio di Stato di Genova (A.S.G.), Manoscritti, membranaceo XVIII (ora 412,00018), Institutionum cabellarum veterum, edito a cura di D. Gioffrè (Liber institutionum cabellarum veterum, Milano 1967, Acta italica n. 12, pp. 156-160) ed anche A.S.G., pand. n. 3, n. 26 (ora 3,00026), op. cit.
[5] Archivio di Stato di Genova (A.S.G.), pand. n. 3, n. 57 (ora 3,00057), Liber institutionum cabellarum et contractuum cum serenissima Reipublica, c. 7.
[6] A.S.G., pand. n. 3, n. 26 (ora 3,00026), op. cit., cc. 390-397.

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